LEGGE REGIONALE N. 29 DEL 10-07-2002
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Il Consiglio
Regionale ha approvato
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CAPO II
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(Interventi non soggetti a controllo edilizio negli ambiti di
degrado dei centri storici)
1. Gli interventi negli ambiti di degrado dei centri storici di
seguito indicati possono essere eseguiti senza rilascio di titolo
edilizio e senza presentazione di denuncia d’inizio attività, nel
rispetto peraltro delle disposizioni contenute nel decreto
legislativo 490/1999:
a) interventi di manutenzione ordinaria;
b) interventi in edifici volti all’eliminazione di barriere
architettoniche e che non comportino la realizzazione di rampe,
ascensori esterni ovvero di manufatti che alterino la sagome
dell’edificio, previa semplice comunicazione al Comune;
c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che
abbiano carattere geognostico.
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