LEGGE REGIONALE N

LEGGE REGIONALE N. 29 DEL 10-07-2002
REGIONE LIGURIA

MISURE DI SOSTEGNO PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO E DI RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI STORICI E NORME PER LO SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE DI RILASCIO DEI TITOLI EDILIZI

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA
N. 11
del 24 luglio 2002

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25  

Il Consiglio Regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

 

 

 

CAPO II

DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO

ARTICOLO 7

(Interventi non soggetti a controllo edilizio negli ambiti di 
degrado dei centri storici)
1.      Gli interventi negli ambiti di degrado dei centri storici di 
seguito indicati possono essere eseguiti senza rilascio di titolo 
edilizio e senza presentazione di denuncia d’inizio attività, nel 
rispetto peraltro delle disposizioni contenute nel decreto 
legislativo 490/1999:
a) interventi di manutenzione ordinaria;
b) interventi in edifici volti all’eliminazione di barriere 
architettoniche e che non comportino la realizzazione di rampe, 
ascensori esterni ovvero di manufatti che alterino la sagome 
dell’edificio, previa semplice comunicazione al Comune;
c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che 
abbiano carattere geognostico.

  

 

Riferimenti Normativi ATTIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 490 del 1999

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